Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35932/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35932/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35932/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUASIAI ATEF nato il 01/11/1988 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; t OSSERVA ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., emessa nei confronti di OuaSiai Atef, sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto in ordine alla realizzazione del reato contestato e, in particolare, alla inconfigurabilità di una ipotesi di resistenza passiva; quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. per entrambi i motivi di ricorso, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 35932/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., emessa nei confronti di OuaSiai Atef, sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto in ordine alla realizzazione del reato contestato e, in particolare, alla inconfigurabilità di una ipotesi di resistenza passiva; quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. per entrambi i motivi di ricorso, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
violenza o minaccia contro le autorità circostanza attenuante impedimento di un atto dell'autorità agitazione politica aggressione fisica atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUASIAI ATEF nato il 01/11/1988 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; t OSSERVA ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., emessa nei confronti di OuaSiai Atef, sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto in ordine alla realizzazione del reato contestato e, in particolare, alla inconfigurabilità di una ipotesi di resistenza passiva; quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. per entrambi i motivi di ricorso, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere ensore Il Pr iden