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Ordinanza — n. 35931/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35931/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35931/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSSAIN SAIAM nato il 07/01/1992 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Hossain Saiam avverso la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata a seguito di precedente annullamento con rinvio; ritenuto che il ricorso è meramente reiterativo di doglianze di merito, sottoponendo a questa Corte una prospettazione alternativa del fatto basata su una diversa lettura delle risultanze probatorie; rilevato che la Corte di appello ha fornito una motivazione immune da cesure logiche in ordine ai rapporti tra il ricorrente e gli altri correi, già giudicati definitivamente, nonché sulla concatenazione degli eventi che hanno preceduto e seguito la rapina eseguita materialmente da Di Matola; rilevato che i dedotti travisamenti della prova non sono di per sé idonei a sovvertire il quadro indiziario, attenendo ad aspetti marginali, senza che il ricorrente si sia fatto carico di valutare le presunte discrasie probatorie rispetto agli elementi ritenuti determinanti dalla Corte di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35931/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSSAIN SAIAM nato il 07/01/1992 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Hossain Saiam avverso la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata a seguito di precedente annullamento con rinvio; ritenuto che il ricorso è meramente reiterativo di doglianze di merito, sottoponendo a questa Corte una prospettazione alternativa del fatto basata su una diversa lettura delle risultanze probatorie; rilevato che la Corte di appello ha fornito una motivazione immune da cesure logiche in ordine ai rapporti tra il ricorrente e gli altri correi, già giudicati definitivamente, nonché sulla concatenazione degli eventi che hanno preceduto e seguito la rapina eseguita materialmente da Di Matola; rilevato che i dedotti travisamenti della prova non sono di per sé idonei a sovvertire il quadro indiziario, attenendo ad aspetti marginali, senza che il ricorrente si sia fatto carico di valutare le presunte discrasie probatorie rispetto agli elementi ritenuti determinanti dalla Corte di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali procedura di revisione penale reato continuato esame nel merito motivi di cassazione risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSSAIN SAIAM nato il 07/01/1992 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Hossain Saiam avverso la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata a seguito di precedente annullamento con rinvio; ritenuto che il ricorso è meramente reiterativo di doglianze di merito, sottoponendo a questa Corte una prospettazione alternativa del fatto basata su una diversa lettura delle risultanze probatorie; rilevato che la Corte di appello ha fornito una motivazione immune da cesure logiche in ordine ai rapporti tra il ricorrente e gli altri correi, già giudicati definitivamente, nonché sulla concatenazione degli eventi che hanno preceduto e seguito la rapina eseguita materialmente da Di Matola; rilevato che i dedotti travisamenti della prova non sono di per sé idonei a sovvertire il quadro indiziario, attenendo ad aspetti marginali, senza che il ricorrente si sia fatto carico di valutare le presunte discrasie probatorie rispetto agli elementi ritenuti determinanti dalla Corte di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così