Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35929/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for vague criticism lacking connection to the appealed judgment's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35929/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the lack of specificity in the grounds of criticism. The appellant challenged the lower court's application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found this argument to be a mere stereotyped statement without any factual link to the case. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds of criticism are indeterminate and fail to establish a specific connection between the alleged error in law and the factual findings of the appealed judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
indeterminate grounds of appeal stereotyped legal criticism lack of factual connection inadmissibility of appeal procedural costs and fine allontanamento nonostante motivi di salute espatrio illegale insufficiente aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza della censura, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 385 cod. pen.
pen., che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza della censura, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 385 cod. pen
pen., che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di cui all'art. 385 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO CARMINE nato a ACERRA il 22/05/1987 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza della censura, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di cui all'art. 385 cod. pen.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consi I re estensore Il Presi nte