Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35926/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35926/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35926/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILI MASSIMO nato a BLERA il 13/05/1956 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di evasione; letta la memoria della difesa. esaminati i motivi di ricorso, aventi ad oggetto la nomina a difensore di fiducia di quello che, in realtà, era il difensore d'ufficio (mot. 1), nonché l'omessa rinnovazione istruttoria (mot. 2).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35926/2024 — snpen · Corte di Cassazione: esaminati i motivi di ricorso, aventi ad oggetto la nomina a difensore di fiducia di quello che, in realtà, era il difensore d'ufficio (mot. 1), nonché l'omessa rinnovazione istruttoria (mot. 2).

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione mancanza di credibilità verosimiglianza dei motivi d'asilo ricorso per cassazione difensore di fiducia difetto di motivazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILI MASSIMO nato a BLERA il 13/05/1956 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di evasione; letta la memoria della difesa. esaminati i motivi di ricorso, aventi ad oggetto la nomina a difensore di fiducia di quello che, in realtà, era il difensore d'ufficio (mot. 1), nonché l'omessa rinnovazione istruttoria (mot. 2).

Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigire estensore Il Preside te