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Ordinanza — n. 35925/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35925/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35925/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFONSI GIOVANNI nato a ROMA il 03/08/1978 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; v é esaminato il motivo di ricorso, avente ad oggetto il riconoscimento della recidiva. Il ricorrente ripropone, con l'unico motivo di ricorso, i medesimi argomenti già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale (pagg. 3 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35925/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente ripropone, con l'unico motivo di ricorso, i medesimi argomenti già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale (pagg. 3 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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pericolo di reiterazione criminalità persistente inadempimento reiterato ricollocamento in un istituto rischio d'integrazione valutazione del reinserimento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFONSI GIOVANNI nato a ROMA il 03/08/1978 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; v é esaminato il motivo di ricorso, avente ad oggetto il riconoscimento della recidiva. Il ricorrente ripropone, con l'unico motivo di ricorso, i medesimi argomenti già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale (pagg. 3 della sentenza impugnata).

La sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consig‘re- estensore Il Presid ryte