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Ordinanza — n. 35923/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded, reiterating lower court's rejection of criminal charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35923/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the genericity and manifest unfoundedness of the grounds raised. The appellant argued against the conviction for resistance to a public official and injuries, but these claims merely repeated the arguments already rejected by the Court of Appeal with sufficient and exhaustive reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, particularly when they merely reiterate censure already rejected with adequate and exhaustive reasoning by the lower court.

Parole chiave

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generic grounds appeal manifest unfoundedness reiterative arguments inadmissible appeal procedural dismissal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDELE MARIKA MARIAROSA nato a FORMIA il 29/01/1989 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata che confermava la condanna dell'imputata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; esaminati i motivi di ricorso relativi alla sussistenza del reato di lesioni e di resistenza (mot. 1 e 2) e alla omessa concessione della sanzione sostitutiva . Rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta (pag. 2 e 3 della sentenza).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consiglierie estensore Il Presid t