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Ordinanza — n. 35922/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35922/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35922/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIZIO GENNARO nato a NAPOLI il 25/09/1973 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata che condannava l'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; esaminati i motivi di ricorso relativi alla sussistenza del reato di lesioni, alla mancata riqualificazione dello stesso nel reato di lesioni colpose (mot. 1 e 2) e alla omessa esclusione della recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35922/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1 e 2) e alla omessa esclusione della recidiva.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazione motivata censure procedurali reiterazione di reati penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIZIO GENNARO nato a NAPOLI il 25/09/1973 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata che condannava l'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; esaminati i motivi di ricorso relativi alla sussistenza del reato di lesioni, alla mancata riqualificazione dello stesso nel reato di lesioni colpose (mot. 1 e 2) e alla omessa esclusione della recidiva.

Rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta (pag. 4 e 5 della sentenza). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presid te