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Ordinanza — n. 35921/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as facts are mere complaints and alternative reconstruction not allowed in legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35921/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and a defect in reasoning regarding tax evasion, but the court found these to be mere complaints. Consequently, the court rejected the alternative factual reconstruction proposed in the appeal, which is not permitted at the stage of legality review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on mere complaints or alternative factual reconstructions not permitted in legality review are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Legality Review Stage Tax Evasion Appeal Alternative Fact Reconstruction Inadmissible Appeal Procedural Costs Cassa delle Ammende allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANCARLO FERDINANDO nato a GENOVA il 08/07/1964 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria difensiva; Ritenuto che i motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione al reato di evasione - oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, propone una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Cons0-1i7ere estensore Il Presi nte