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Ordinanza — n. 35918/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35918/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35918/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNOLO GAETANO nato a CROTONE il 21/03/1984 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo del ricorso; Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di evasione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35918/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di evasione.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute aiuto all'evasione di detenuti deroga in caso di stato di emergenza espatrio illegale insufficiente inesigibile malgrado lesioni salute aiuto immediato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNOLO GAETANO nato a CROTONE il 21/03/1984 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo del ricorso; Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di evasione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliefe estensore Il Presi ente