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Ordinanza — n. 35915/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35915/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35915/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI MASSIMILIANO nato a POZZUOLI il 23/03/1971 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; \, Visti gli atti e la sentenza impugnata che condanna il ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso avente ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Osservato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha posto a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità invocata dal ricorrente la gravità della condotta (evasione protrattasi per lungo tempo, in località di diverso Comune e fornendo, al momento del riconoscimento, le generalità del fratello), tale da escluderne la particolare tenuità (pag. 4).

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 35915/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso avente ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Osservato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha posto a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità invocata dal ricorrente la gravità della condotta (evasione protrattasi per lungo tempo, in località di diverso Comune e fornendo, al momento del riconoscimento, le generalità del fratello), tale da escluderne la particolare tenuità (pag. 4).

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti elusione fiscale evasione all'obbligo di contribuzione estradizione semplificata espatrio illegale insufficiente persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso avente ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI MASSIMILIANO nato a POZZUOLI il 23/03/1971 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; \, Visti gli atti e la sentenza impugnata che condanna il ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso avente ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Osservato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha posto a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità invocata dal ricorrente la gravità della condotta (evasione protrattasi per lungo tempo, in località di diverso Comune e fornendo, al momento del riconoscimento, le generalità del fratello), tale da escluderne la particolare tenuità (pag. 4).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Con , 'ere estensore Il Presid te