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Ordinanza — n. 35913/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35913/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35913/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGHERITA GIANPAOLO nato a MANDURIA il 01/12/1973 avverso la sentenza del 15/09/2023 del TRIBUNALE di TARANTOel«atch-ewviso...alle.—partir udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il ricorso - afferente alla condanna della ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35913/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso - afferente alla condanna della ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Parole chiave

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motivo d'espulsione rinuncia alla motivazione motivi di cassazione motivi validi motivi che possono invocarsi verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Ritenuto che il ricorso - afferente alla condanna della ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che la censura afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGHERITA GIANPAOLO nato a MANDURIA il 01/12/1973 avverso la sentenza del 15/09/2023 del TRIBUNALE di TARANTOel«atch-ewviso...alle.—partir udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il ricorso - afferente alla condanna della ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Considerato che la censura afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

è altresì non consentita avverso la sentenza di patteggiamento, dal momento che tale vizio non rientra tra quelli per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22