Ordinanza — n. 35909/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIDDI ROBERTO nato a CAGLIARI il 05/06/1968 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. - con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'omessa esclusione della recidiva e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione - sono inammissibili in quanto manifestamente infondati;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 35909/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, invero, che la Corte d'appello, nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado, alla luce delle gravi modalità del fatto, espressivo dunque di un'accresciuta pericolosità del ricorrente rispetto ai plurimi precedenti penali, rendendo così corretta l'applicazione della contestata recidiva; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIDDI ROBERTO nato a CAGLIARI il 05/06/1968 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. - con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'omessa esclusione della recidiva e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione - sono inammissibili in quanto manifestamente infondati;
Considerato, invero, che la Corte d'appello, nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado, alla luce delle gravi modalità del fatto, espressivo dunque di un'accresciuta pericolosità del ricorrente rispetto ai plurimi precedenti penali, rendendo così corretta l'applicazione della contestata recidiva; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2