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Ordinanza — n. 35908/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35908/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35908/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANO ALFIO nato a CATANIA il 16/02/1974 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento della recidiva. Il ricorrente ripropone, con l'unico motivo di ricorso, i medesimi argomenti già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35908/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente ripropone, con l'unico motivo di ricorso, i medesimi argomenti già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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reiterazione di reati penali motivi di cassazione procedura di revisione penale remissione della pena allegazioni insufficientemente motivate alleggerimento della pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANO ALFIO nato a CATANIA il 16/02/1974 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento della recidiva. Il ricorrente ripropone, con l'unico motivo di ricorso, i medesimi argomenti già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consiglie estensore Il Presi ente