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Ordinanza — n. 35907/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35907/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35907/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPOTO MARIO nato a MUSSOMELI il 01/12/1962 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; I motivi dedotti con il ricorso - per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 35907/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. - avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati.

Parole chiave

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sospensione di pena sospensione dell'ordine espulsione adeguamento della pena recidiva nell'infrazione aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 385 cod. pen
- avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPOTO MARIO nato a MUSSOMELI il 01/12/1962 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; I motivi dedotti con il ricorso - per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati.

Osservato che, sebbene la Corte di appello abbia dichiarato erroneamente la abitualità come elemento ostativo, non sussistendone i presupposti, tuttavia il primo Giudice ha correttamente motivato sul punto insistendo sulla gravità della condotta dell'imputato e sull'intensità del dolo, così superando le contestazioni successive mosse con l'atto d'appello e con il ricorso. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2