Ordinanza — n. 35907/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPOTO MARIO nato a MUSSOMELI il 01/12/1962 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; I motivi dedotti con il ricorso - per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 35907/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. - avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPOTO MARIO nato a MUSSOMELI il 01/12/1962 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; I motivi dedotti con il ricorso - per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Osservato che, sebbene la Corte di appello abbia dichiarato erroneamente la abitualità come elemento ostativo, non sussistendone i presupposti, tuttavia il primo Giudice ha correttamente motivato sul punto insistendo sulla gravità della condotta dell'imputato e sull'intensità del dolo, così superando le contestazioni successive mosse con l'atto d'appello e con il ricorso. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2