Ordinanza — n. 35906/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORIOLO GIUSEPPE nato a TREBISACCE il 27/07/1959 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata che condanna il ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso. Rilevato che lo stesso è inammissibile perché generico. In particolare, il ricorso prospetta l'assenza del dolo della fattispecie. Sul punto, tuttavia, la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, la quale dà adeguatamente conto degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della responsabilità del ricorrente, anche in punto di elemento psicologico (pag. 1 della sentenza).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 35906/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso. Rilevato che lo stesso è inammissibile perché generico. In particolare, il ricorso prospetta l'assenza del dolo della fattispecie. Sul punto, tuttavia, la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, la quale dà adeguatamente conto degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della responsabilità del ricorrente, anche in punto di elemento psicologico (pag. 1 della sentenza).
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORIOLO GIUSEPPE nato a TREBISACCE il 27/07/1959 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata che condanna il ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso. Rilevato che lo stesso è inammissibile perché generico. In particolare, il ricorso prospetta l'assenza del dolo della fattispecie. Sul punto, tuttavia, la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, la quale dà adeguatamente conto degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della responsabilità del ricorrente, anche in punto di elemento psicologico (pag. 1 della sentenza).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2