Ordinanza — n. 35905/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERA DE LA CRUZ JULIO CESAR nato il 02/10/1996 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il primo motivo, che lamenta la assenza di dolo in capo all'imputato per il reato di evasione per vizio totale di mente, è inammissibile per genericità, essendo reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35905/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo, che lamenta la assenza di dolo in capo all'imputato per il reato di evasione per vizio totale di mente, è inammissibile per genericità, essendo reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERA DE LA CRUZ JULIO CESAR nato il 02/10/1996 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il primo motivo, che lamenta la assenza di dolo in capo all'imputato per il reato di evasione per vizio totale di mente, è inammissibile per genericità, essendo reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.
La Corte di appello, infatti, a pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata, ha spiegato puntualmente le ragioni per le quali non poteva dubitarsi circa la concreta sussistenza della volontà dell'imputato di evadere. Quanto al secondo motivo, occorre osservare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nel caso in esame, da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigli e e nsore