Ordinanza — n. 35904/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARENCO LUCA nato a CEVA il 11/10/1989 BIANCHIMANI ELENA nato a IMPERIA il 06/01/1955 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi degli imputati Bianchimani Elena e Marenco Luca, condannati per il reato di calunnia, presentati con un unico atto a firma del difensore di fiducia. Rilevato che il primo motivo, relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria è manifestamente infondato, posto che non emergono carenze motivazionali su aspetti rilevanti, tali da giustificare la necessità della rinnovazione che, pertanto, la Corte d'appello, a pagina 2 della sentenza, correttamente ha respinto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 51 cod. pen; Ordinanza — n. 35904/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo motivo, relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria è manifestamente infondato, posto che non emergono carenze motivazionali su aspetti rilevanti, tali da giustificare la necessità della rinnovazione che, pertanto, la Corte d'appello, a pagina 2 della sentenza, correttamente ha respinto.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARENCO LUCA nato a CEVA il 11/10/1989 BIANCHIMANI ELENA nato a IMPERIA il 06/01/1955 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi degli imputati Bianchimani Elena e Marenco Luca, condannati per il reato di calunnia, presentati con un unico atto a firma del difensore di fiducia. Rilevato che il primo motivo, relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria è manifestamente infondato, posto che non emergono carenze motivazionali su aspetti rilevanti, tali da giustificare la necessità della rinnovazione che, pertanto, la Corte d'appello, a pagina 2 della sentenza, correttamente ha respinto.
Osservato che il secondo motivo di ricorso - avente ad oggetto il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. - è inammissibile perché non dedotto in appello. In ogni caso, la richiesta della difesa involge ricostruzioni e valutazioni puramente in fatto Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme