Ordinanza — n. 35902/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG SAMBA nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 393- bis cod. pen. in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale per il quale è intervenuta condanna. Il ricorrente ripropone, con l'unico motivo di ricorso, il medesimo argomento già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393- bis cod. pen; Ordinanza — n. 35902/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 393- bis cod. pen. in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale per il quale è intervenuta condanna. Il ricorrente ripropone, con l'unico motivo di ricorso, il medesimo argomento già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG SAMBA nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 393- bis cod. pen. in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale per il quale è intervenuta condanna. Il ricorrente ripropone, con l'unico motivo di ricorso, il medesimo argomento già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale.
Osservato, in particolare, che la Corte d'appello motiva congruamente sul punto, evidenziando che dal compendio probatorio era emerso che la condotta tenuta dagli agenti non era stato affatto arbitraria o persecutoria. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024 Il ConsiWiere estensore Il Presiq,énte