Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35902/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35902/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35902/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG SAMBA nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 393- bis cod. pen. in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale per il quale è intervenuta condanna. Il ricorrente ripropone, con l'unico motivo di ricorso, il medesimo argomento già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 393- bis cod. pen; Ordinanza — n. 35902/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 393- bis cod. pen. in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale per il quale è intervenuta condanna. Il ricorrente ripropone, con l'unico motivo di ricorso, il medesimo argomento già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale.

Parole chiave

Generato dall'IA
reati contro la pubblica autorità reato di coazione condotta illecita della polizia polizia e ordine pubblico persecuzione dei Tamil infrazione commessa per negligenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 393- bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG SAMBA nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 393- bis cod. pen. in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale per il quale è intervenuta condanna. Il ricorrente ripropone, con l'unico motivo di ricorso, il medesimo argomento già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale.

Osservato, in particolare, che la Corte d'appello motiva congruamente sul punto, evidenziando che dal compendio probatorio era emerso che la condotta tenuta dagli agenti non era stato affatto arbitraria o persecutoria. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 Il ConsiWiere estensore Il Presiq,énte