Ordinanza — n. 35901/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DOLCE ANTONIO nato a AGROPOLI il 28/11/1966 DOLCE FIORAVANTE nato a AGROPOLI il 09/11/1991 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi degli imputati Dolce Antonio, condannato per il reato di lesioni personali, e Dolce Fioravante, condannato per il reato di resistenza e lesioni personali, presentati con un unico atto a firma del difensore di fiducia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35901/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DOLCE ANTONIO nato a AGROPOLI il 28/11/1966 DOLCE FIORAVANTE nato a AGROPOLI il 09/11/1991 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi degli imputati Dolce Antonio, condannato per il reato di lesioni personali, e Dolce Fioravante, condannato per il reato di resistenza e lesioni personali, presentati con un unico atto a firma del difensore di fiducia.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DOLCE ANTONIO nato a AGROPOLI il 28/11/1966 DOLCE FIORAVANTE nato a AGROPOLI il 09/11/1991 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi degli imputati Dolce Antonio, condannato per il reato di lesioni personali, e Dolce Fioravante, condannato per il reato di resistenza e lesioni personali, presentati con un unico atto a firma del difensore di fiducia.
Rilevato che il motivo di Dolce Fioravante, relativo al vizio di motivazione in relazione al reato di resistenza, è articolato interamente in fatto ed è, comunque, generico a fronte della puntuale motivazione fornita dalla Corte di appello a pagina 7 della sentenza impugnata. Osservato che il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione in capo a entrambi i ricorrenti, è, anch'esso, articolato in fatto e ha comunque trovato puntuale risposta a pagina 8 della sentenza impugnata, là dove si evidenzia che 1) non può ritenersi provata con certezza l'aggressione che Dolce Antonio ha dichiarato di avere subito da Marotta;
2) la prova non può essere ricavata dalle dichiarazioni dibattimentali rese dai testimoni in quanto assolutamente inattendibili, e in netto contrasto con quanto emerso dalle immagini del sistema di sorveglianza. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibilt* i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigi stensore Il Presi