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Ordinanza — n. 35899/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35899/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35899/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUTAOUI MOHAMED AYMEN nato il 15/10/1995 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso relativo alla sussistenza della recidiva Considerato che trattasi di motivo privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, a pag. 4 della sentenza impugnata, ha evidenziato la genericità del motivo di appello, nel quale la difesa non indicava le motivazioni a fondamento della richiesta, nè allegava deduzioni contrarie a quanto esposto sul punto nella sentenza appellata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35899/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della sentenza impugnata, ha evidenziato la genericità del motivo di appello, nel quale la difesa non indicava le motivazioni a fondamento della richiesta, nè allegava deduzioni contrarie a quanto esposto sul punto nella sentenza appellata.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio inadempimento reiterato ricorso per cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUTAOUI MOHAMED AYMEN nato il 15/10/1995 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso relativo alla sussistenza della recidiva Considerato che trattasi di motivo privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, a pag. 4 della sentenza impugnata, ha evidenziato la genericità del motivo di appello, nel quale la difesa non indicava le motivazioni a fondamento della richiesta, nè allegava deduzioni contrarie a quanto esposto sul punto nella sentenza appellata.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Cto I iere _estsore e-R Il Presi nte