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Ordinanza — n. 35897/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35897/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35897/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ GOMEZ MOISES ANTONIO nato il 15/06/1982 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; I motivi dedotti con il ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, occorre rilevare che la motivazione del provvedimento impugnato appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato, al fine di escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la complessiva gravità del fatto - desunta da una pluralità di indici quali l'allontanamento di non breve durata in orario notturno e privo di apprezzabile giustificazione - nonché la personalità del ricorrente (cfr. p. 3 della sentenza).

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 344-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35897/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Elementi, questi, ostativi ad una qualificazione del fatto come di lieve entità. In relazione al secondo motivo di ricorso, la doglianza difensiva non coglie nel segno poiché l'istituto dell'improcedibilità si applica ai reati commessi dopo il 1 gennaio 2020. Nel caso di specie, il reato è stato commesso in data anteriore (9 novembre 2017), escludendo dunque l'applicazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 - 01) Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti espatrio illegale insufficiente allontanamento in diritto degli stranieri evasione all'obbligo di contribuzione assenza prolungata all'estero immigrazione clandestina

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Quanto al primo motivo, occorre rilevare che la motivazione del provvedimento impugnato appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato, al fine di escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 344-bis cod. proc. pen
Nel caso di specie, il reato è stato commesso in data anteriore (9 novembre 2017), escludendo dunque l'applicazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ GOMEZ MOISES ANTONIO nato il 15/06/1982 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; I motivi dedotti con il ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, occorre rilevare che la motivazione del provvedimento impugnato appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato, al fine di escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la complessiva gravità del fatto - desunta da una pluralità di indici quali l'allontanamento di non breve durata in orario notturno e privo di apprezzabile giustificazione - nonché la personalità del ricorrente (cfr. p. 3 della sentenza).

Elementi, questi, ostativi ad una qualificazione del fatto come di lieve entità. In relazione al secondo motivo di ricorso, la doglianza difensiva non coglie nel segno poiché l'istituto dell'improcedibilità si applica ai reati commessi dopo il 1 gennaio 2020. Nel caso di specie, il reato è stato commesso in data anteriore (9 novembre 2017), escludendo dunque l'applicazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 - 01) Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Co/niglier estensore Il Presi en