Ordinanza — n. 35896/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARKALLAH MONGI nato il 11/12/1986 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen. L'unico motivo avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato sulla base dei precedenti penali dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35896/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. L'unico motivo avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato sulla base dei precedenti penali dell'imputato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARKALLAH MONGI nato il 11/12/1986 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen. L'unico motivo avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato sulla base dei precedenti penali dell'imputato.
Si ribadisce che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, come nel caso in esame, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024