Criminal appeal dismissed for procedural infundation and inadmissibility regarding general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the defendant's legitimate impediment and the lack of general mitigating circumstances. The appellate court correctly denied the request for a hearing postponement as the medical evidence did not prove an absolute impediment, and the appeal's claim on general mitigation was unsupported by the defendant's criminal history. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the request for a hearing postponement lacks current medical evidence of an absolute impediment, and when the judgment on general mitigating circumstances is based on the defendant's criminal history and is not contradicted by the record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NININO FEDERICO nato a CORMONS il 24/03/1983 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui alli art.368 cod. pen. Il primo motivo, con il quale viene posta una questione processuale relativa al legittimo impedimento dell'imputato, è generico e, comunque, manifestamente infondato. La Corte d'appello evidenzia puntualmente che la richiesta di differimento avanzata dall'imputato per l'udienza del 26 novembre 2021 è stata correttamente rigettata dal giudice di primo grado, atteso che, né dal certificato medico, né dall'ulteriore documentazione trasmessa, emergeva la attualità dell'impedimento e che in ogni caso, trattandosi di ricovero programmato, non si configurava un impedimento di carattere assoluto.
Il secondo motivo, relativo alla responsabilità dell'imputato è inammissibile perché interamente articolato in fatto. Il terzo motivo avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali dell'imputato. Si ribadisce che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, come nel caso in esame, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis:
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigl estensore D E P TATA IN CANCEI I E RlA Il Pre ídente