Ordinanza — n. 35889/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROPIETRO MICHELE nato a MADDALONI il 09/08/1980 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Ritenuto che Mastropietro deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la tenuità del fatto. Osservato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha posto a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità invocata da ricorrente la gravità della condotta, tale da escluderne la particolare tenuità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35889/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che Mastropietro deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la tenuità del fatto. Osservato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha posto a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità invocata da ricorrente la gravità della condotta, tale da escluderne la particolare tenuità;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROPIETRO MICHELE nato a MADDALONI il 09/08/1980 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Ritenuto che Mastropietro deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la tenuità del fatto. Osservato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha posto a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità invocata da ricorrente la gravità della condotta, tale da escluderne la particolare tenuità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliergìstensore Il Presi nte