Ordinanza — n. 35888/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSNI DRIDI nato il 21/12/1987 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza della censura, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35888/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza della censura, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSNI DRIDI nato il 21/12/1987 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza della censura, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presi nte