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Ordinanza — n. 35885/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded, upholding lower court's rejection of escape charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35885/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to genericity and the manifest unfoundedness of its arguments. The appellant's claims were merely repetitive of those rejected in the second instance without addressing the lower court's sufficient reasoning regarding the definition of 'dwelling' and the gravity of the conduct. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, merely reiterating censure already dismissed with adequate and exhaustive reasoning by the court of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of grounds manifest unfoundedness escape charge procedural costs aiuto all'evasione di detenuti partenza dal paese motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Inoltre, a prescindere dalla abitualità della condotta, la Corte di appello, ai fine dell'esclusione del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 131- bis cod. pen
Inoltre, a prescindere dalla abitualità della condotta, la Corte di appello, ai fine dell'esclusione del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., ha fatto riferimento alla gravità della condotta dell'imputato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino
I Giudici di appello hanno, infatti, correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv.
Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Guglielmi
In particolare, deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra appartenenza (Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Guglielmi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RILLO FRANCESCO nato a BRINDISI il 01/05/1992 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta.

I Giudici di appello hanno, infatti, correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977) e la ravvisabilità nei fatti della mera violazione delle prescrizioni imposte al detenuto. In particolare, deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra appartenenza (Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Guglielmi, Rv. 269744 - 01).

Inoltre, a prescindere dalla abitualità della condotta, la Corte di appello, ai fine dell'esclusione del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., ha fatto riferimento alla gravità della condotta dell'imputato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigi‘ e tensore Il Pr si