Ordinanza — n. 35883/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA GIUSEPPE nato a CATANIA il 07/04/1977 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso relativo alla sussistenza del dolo in capo all'imputato, in considerazione del suo stato di ubriachezza. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35883/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA GIUSEPPE nato a CATANIA il 07/04/1977 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso relativo alla sussistenza del dolo in capo all'imputato, in considerazione del suo stato di ubriachezza. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.
La Corte di appello, infatti, a pag. 6 della sentenza impugnata, ha spiegato puntualmente le ragioni per le quali non poteva dubitarsi circa la concreta sussistenza della volontà dell'imputato diretta a impedire la libertà di azione del pubblico ufficiale. L'atteggiamento intimidatorio, l'uso di minacce di morte, l'aggressione fisica con calci e pugni, gli sputi in direzione dei presenti vengono correttamente ritenuti idonei a provare la condotta deliberatamente aggressiva di Battaglia. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consiojiere estensore Il Pr iden