Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35882/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35882/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35882/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO VINCENZO nato a VITTORIA il 11/06/1987 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che trattasi di motivo privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pag. 2 della sentenza impugnata ha evidenziato la genericità del motivo di appello, nel quale la difesa si limitava a sostenere che «il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 131-bis cod. pen. ed escludere conseguentemente la punibilità per la particolare tenuità del fatto», sussistendone tutti i presupposti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35882/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. Considerato che trattasi di motivo privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pag. 2 della sentenza impugnata ha evidenziato la genericità del motivo di appello, nel quale la difesa si limitava a sostenere che «il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 131-bis cod. pen. ed escludere conseguentemente la punibilità per la particolare tenuità del fatto», sussistendone tutti i presupposti.

Parole chiave

Generato dall'IA
danno differenziale risarcimento dei danni da incidente stradale lesione alla caviglia caso poco grave risarcimento alle vittime di reati azione civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO VINCENZO nato a VITTORIA il 11/06/1987 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che trattasi di motivo privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pag. 2 della sentenza impugnata ha evidenziato la genericità del motivo di appello, nel quale la difesa si limitava a sostenere che «il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 131-bis cod. pen. ed escludere conseguentemente la punibilità per la particolare tenuità del fatto», sussistendone tutti i presupposti.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere gstensore Il Presidente