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Ordinanza — n. 35783/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35783/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35783/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAUSCIANA MAURIZIO nato a MONZA il 20/08/1973 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono generici, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la serialità dell'attività di spaccio, il profitto conseguito e quello perseguito, mentre l'applicazione del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90 non contraddice affatto tale valutazione negativa operata dal giudice, né tanto meno la giustificazione addotta sulle ragioni delle violazioni del divieto di dimora; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 35783/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90 non contraddice affatto tale valutazione negativa operata dal giudice, né tanto meno la giustificazione addotta sulle ragioni delle violazioni del divieto di dimora; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie sanzione disciplinare dell'avvocato sanzione sproporzionata motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAUSCIANA MAURIZIO nato a MONZA il 20/08/1973 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono generici, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la serialità dell'attività di spaccio, il profitto conseguito e quello perseguito, mentre l'applicazione del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90 non contraddice affatto tale valutazione negativa operata dal giudice, né tanto meno la giustificazione addotta sulle ragioni delle violazioni del divieto di dimora; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consi liere estensore Il Presidente