Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35780/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35780/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35780/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAVO' ANTONINO nato a MESSINA il 14/02/1981 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo è reiterativo di quello dedotto in appello, respinto con motivazione adeguata in merito alla veste di custode al momento del fatto; ritenuto che anche il secondo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20 -bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti, di conseguenza si tratta di valutazione che non può dirsi affetta da evidenti vizi logici e quindi non è suscettibile di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 20 -bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 35780/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 20 -bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti, di conseguenza si tratta di valutazione che non può dirsi affetta da evidenti vizi logici e quindi non è suscettibile di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione sanzione sostitutiva assistenza riabilitativa revisione della sentenza penale inadempimento reiterato restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 20 -bis c.p
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAVO' ANTONINO nato a MESSINA il 14/02/1981 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo è reiterativo di quello dedotto in appello, respinto con motivazione adeguata in merito alla veste di custode al momento del fatto; ritenuto che anche il secondo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20 -bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti, di conseguenza si tratta di valutazione che non può dirsi affetta da evidenti vizi logici e quindi non è suscettibile di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Con iere estensore Il Presidèf