Ordinanza — n. 35779/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZA FABRIZIO nato a BRESCIA il 05/01/1988 avverso la sentenza del 05/03/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; /' Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile ex art. 448, co. 2-bis, c.p.p. perché non consentito avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. investendo l'accertamento del fatto ed essendo quindi non rilevabile alcuna erronea qualificazione giuridica; ritenuto che il secondo motivo è del tutto generico, in quanto non si confronta con le risultanze in atti (in particolare con la ritenuta correlazione del danaro con i fatti oggetto del patteggiamento quale profitto delle plurime cessioni di sostanza stupefacente); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 35779/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 448, co. 2-bis, c.p.p. perché non consentito avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. investendo l'accertamento del fatto ed essendo quindi non rilevabile alcuna erronea qualificazione giuridica; ritenuto che il secondo motivo è del tutto generico, in quanto non si confronta con le risultanze in atti (in particolare con la ritenuta correlazione del danaro con i fatti oggetto del patteggiamento quale profitto delle plurime cessioni di sostanza stupefacente); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZA FABRIZIO nato a BRESCIA il 05/01/1988 avverso la sentenza del 05/03/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; /' Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile ex art. 448, co. 2-bis, c.p.p. perché non consentito avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. investendo l'accertamento del fatto ed essendo quindi non rilevabile alcuna erronea qualificazione giuridica; ritenuto che il secondo motivo è del tutto generico, in quanto non si confronta con le risultanze in atti (in particolare con la ritenuta correlazione del danaro con i fatti oggetto del patteggiamento quale profitto delle plurime cessioni di sostanza stupefacente); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 e estensore Il