Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35779/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35779/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35779/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZA FABRIZIO nato a BRESCIA il 05/01/1988 avverso la sentenza del 05/03/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; /' Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile ex art. 448, co. 2-bis, c.p.p. perché non consentito avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. investendo l'accertamento del fatto ed essendo quindi non rilevabile alcuna erronea qualificazione giuridica; ritenuto che il secondo motivo è del tutto generico, in quanto non si confronta con le risultanze in atti (in particolare con la ritenuta correlazione del danaro con i fatti oggetto del patteggiamento quale profitto delle plurime cessioni di sostanza stupefacente); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 35779/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 448, co. 2-bis, c.p.p. perché non consentito avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. investendo l'accertamento del fatto ed essendo quindi non rilevabile alcuna erronea qualificazione giuridica; ritenuto che il secondo motivo è del tutto generico, in quanto non si confronta con le risultanze in atti (in particolare con la ritenuta correlazione del danaro con i fatti oggetto del patteggiamento quale profitto delle plurime cessioni di sostanza stupefacente); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca di valori patrimoniali flussi finanziari illeciti occultamento di beni fine di indebito profitto impiego illecito di valori patrimoniali reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 c.p
perché non consentito avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZA FABRIZIO nato a BRESCIA il 05/01/1988 avverso la sentenza del 05/03/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; /' Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile ex art. 448, co. 2-bis, c.p.p. perché non consentito avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. investendo l'accertamento del fatto ed essendo quindi non rilevabile alcuna erronea qualificazione giuridica; ritenuto che il secondo motivo è del tutto generico, in quanto non si confronta con le risultanze in atti (in particolare con la ritenuta correlazione del danaro con i fatti oggetto del patteggiamento quale profitto delle plurime cessioni di sostanza stupefacente); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 e estensore Il