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Ordinanza — n. 35777/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on inadmissibility due to lack of proof for identity of facts and time lapse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35777/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court properly excluded a second trial for the same facts due to the passage of time. The appellant argued for procedural continuity between two offenses, but the court found no logical basis to link them under a single criminal program. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The principle of ne bis in idem does not apply when the identity of the facts cannot be established due to the lapse of time, and procedural continuity requires a demonstrable common criminal program between distinct offenses.

Parole chiave

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ne bis in idem identity of facts procedural continuity criminal program time lapse inadmissibility appeal procedural costs aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE DOMENICO nato a TARANTO il 04/06/1956 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Lecce - Sez. dist. di Taranto - ha adeguatamente motivato, condividendo il giudizio di primo grado, con riferimento alla mancanza di prova dell'identità del fatto rispetto alla pregressa evasione in ragione del tempo decorso, così da escludere la violazione del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto; ritenuta la genericità delle censure dedotte con riguardo anche alla invocata applicazione della continuazione fra l'evasione per cui si procede e l'altra commessa per ragioni del tutto ignote, esclusa in modo non illogico per la impossibilità di ravvisare il medesimo programma criminoso tra i due reati; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Cons.e ier stensore I