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Ordinanza — n. 35775/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for prescription and lack of facts on voluntary surrender; defendant ordered to pay costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35775/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing arguments regarding the statute of limitations and the lack of a voluntary surrender mitigation. The court found the prescription claim unfounded because it did not account for 300 days of suspension periods granted during the first instance trial, meaning the limitation period expired after the appellate judgment. Furthermore, the defense failed to provide factual evidence proving the defendant had independently delivered themselves to authorities prior to the alleged escape, rendering the mitigation argument unsupported.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the statute of limitations expired after the appellate judgment due to suspension periods, and voluntary surrender mitigation requires independent proof of delivery to authorities separate from the escape finding.

Parole chiave

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statute of limitations suspension periods voluntary surrender independent delivery appellate judgment inadmissible appeal procedural costs aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FAZIO RAFFAELE nato a BARLETTA il 07/06/1980 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che è manifestamente infondato il primo motivo sulla eccepita prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello, perché non tiene conto dei periodi di sospensione (per un totale di giorni trecento) per i disposti rinvii richiesti dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado (essendo la prescrizione maturata 25 marzo 2024, e, quindi, dopo la sentenza di appello, con conseguente irrilevanza del periodo successivo, stante l'inammissibilità del ricorso per cassazione); ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 per lo spontaneo rientro in abitazione (vedi, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479), in difetto di elementi di fatto che attestino una previa consegna alle autorità preposte al controllo, indipendente dall'accertamento dell'evasione autonomamente operato dalle stesse; ritenuto che la memoria difensiva del 06/08/2024 rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 e estenso