Ordinanza — n. 35774/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIS ANTONIO nato a CAGLIARI il 22/03/1983 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 15070-2024 RIC. MELIS ANTONIO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità nonché manifestamente infondati; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente valorizzando sia la condotta del ricorrente che le risultanze processuali (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 35774/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Che, il secondo e il terzo motivo inerenti rispettivamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e al mancato riconoscimento della recidiva non sono stati neppure dedotti in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIS ANTONIO nato a CAGLIARI il 22/03/1983 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 15070-2024 RIC. MELIS ANTONIO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità nonché manifestamente infondati; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente valorizzando sia la condotta del ricorrente che le risultanze processuali (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
Che, il secondo e il terzo motivo inerenti rispettivamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e al mancato riconoscimento della recidiva non sono stati neppure dedotti in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 0