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Ordinanza — n. 35772/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35772/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35772/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALUCI GIOVANNI nato a GELA il 19/07/1950 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato av,do alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 115036/24 Il ricorso presentato personalmente da Saluci Giovanni contro la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha ridotto la pena inflittagli in primo grado per i reati ascrittigli (336, 582, 585635 cod. pen.) è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35772/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali ricusazione del pubblico ministero godimento dei diritti civili revisione della sentenza penale impunità

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Il ricorso presentato personalmente da Saluci Giovanni contro la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALUCI GIOVANNI nato a GELA il 19/07/1950 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato av,do alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 115036/24

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato personalmente da Saluci Giovanni contro la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha ridotto la pena inflittagli in primo grado per i reati ascrittigli (336, 582, 585635 cod. pen.) è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Con lierè estensore Il P