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Ordinanza — n. 35771/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35771/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already provided adequate and coherent reasoning regarding the lack of mitigation under Article 323-bis of the Penal Code, which the appellant's arguments merely repeated. Consequently, the Supreme Court found the new grounds insufficient to justify reopening the case.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 323-bis c.p.; The appeal is inadmissible when the new grounds are generic and merely reiterative of arguments already fully examined and dismissed by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments reiterative grounds mitigation penalty procedural costs condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 323-bis c.p.
art. 323 bis c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE TADDEO TIZIANO nato a FIDENZA il 24/03/1947 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto, in merito alla valutazione dele regioni della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., che la Corte di appello di Cagliari ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda , mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 re estensore Il Presi