Ordinanza — n. 35766/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso presentato dal difensore di Seferovic Brendo contro la sentenza n. 185/2024, con cui il Gip presso il Tribunale di Napoli% applicato in data 6 marzo 2024 la pena ex art.444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiaimento, deducendo violazione di legge per erronea qualificazione giuridica dei reati di resistenza a pubblico ufficiale. Le censure articolate nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35766/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 185/2024, con cui il Gip presso il Tribunale di Napoli% applicato in data 6 marzo 2024 la pena ex art.444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiaimento, deducendo violazione di legge per erronea qualificazione giuridica dei reati di resistenza a pubblico ufficiale. Le censure articolate nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC BRENDO nato a AVERSA il 20/10/1993 avverso la sentenza del 06/03/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avvisfA‘parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Seferovic Brendo contro la sentenza n. 185/2024, con cui il Gip presso il Tribunale di Napoli% applicato in data 6 marzo 2024 la pena ex art.444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiaimento, deducendo violazione di legge per erronea qualificazione giuridica dei reati di resistenza a pubblico ufficiale. Le censure articolate nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il giudizio sulla qualificazione giuridica dei fatti operato in accoglimento dell'accordo sulla pena, conformemente alle richieste delle parti, valutate corrette dal giudice in relazione alla descrizione contenuta nel capo di imputazione ed in assenza di palesi ed evidenti incongruenze rispetto alla fattispecie penale richiamata, è fuori dal perimetro del sindacato di legittimità segnato dal citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende eciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Co e estensore Il Presiden Ric so Emilia Anna/Giordano D E PO TATA CANCEL‘\,ERIA 2 I