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Ordinanza — n. 35764/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35764/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35764/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUERTANI HOSSEM nato a PALERMO il 31/07/1985 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è generico perché ripropone questioni di fatto già adeguatamente valutate nel giudizio di merito; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546); ritenuto con riferimento al terzo motivo, che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in relazione alla verifica della insussistenza di cause di non punibilità per difetto di imputabilità; ritenuto che e le deduzioni sviluppate nell'ultimo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché, seppure, in equivalenza alle aggravanti, le attenuanti generiche erano state già concesse in primo grado; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 35764/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546); ritenuto con riferimento al terzo motivo, che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in relazione alla verifica della insussistenza di cause di non punibilità per difetto di imputabilità; ritenuto che e le deduzioni sviluppate nell'ultimo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché, seppure, in equivalenza alle aggravanti, le attenuanti generiche erano state già concesse in primo grado; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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ingiuria reati contro la pubblica autorità minaccia all'ordine pubblico espressioni sconvenienti atto che arreca pregiudizio oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUERTANI HOSSEM nato a PALERMO il 31/07/1985 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è generico perché ripropone questioni di fatto già adeguatamente valutate nel giudizio di merito; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546); ritenuto con riferimento al terzo motivo, che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in relazione alla verifica della insussistenza di cause di non punibilità per difetto di imputabilità; ritenuto che e le deduzioni sviluppate nell'ultimo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché, seppure, in equivalenza alle aggravanti, le attenuanti generiche erano state già concesse in primo grado; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consi liere estensore Il Pres