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Ordinanza — n. 35761/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as motivation defect is unfounded and generic regarding expert psychiatric evaluations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35761/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling the alleged motivation defect was unfounded and generic. The appellant argued against the expert's assessment of mental capacity, but the court found the decision consistent with existing expert reports excluding mental illness at the time of the act. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The alleged defect of motivation is manifestly unfounded and generic when the court's decision remains coherent with expert evaluations that have already excluded the existence of mental illness at the time of the act.

Parole chiave

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defect of motivation expert psychiatric evaluation mental capacity assessment inadmissible appeal procedural costs perizia psichiatrica insufficiente condono delle spese procedurali menomazione psichica

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILLERI FELICE nato a PALERMO il 08/02/1982 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il dedotto vizio della motivazione in merito al mancato espletamento di una nuova perizia sulla capacità di intedere e volere al momento del fatto è manifestamente infondato oltre che generico perché la decisione appare coerente alle valutazioni peritali che hanno escluso la sussistenza di infermità mentali al momento del fatto, mentre il motivo di ricorso censura la valutazione peritale in modo assertivo, attraverso il riferimento a documentazione medica già valutata; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 liere estensore Il Preside