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Ordinanza — n. 35760/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against civil party admission as non-impugnable separately, ordering costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35760/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the admission of the civil party is not independently impugnable. The appellant argued against the GIP's order, but the Court held such orders must be challenged only alongside the final judgment. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; The admission of the civil party is not independently impugnable and must be challenged only together with the judgment.

Parole chiave

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civil party admission procedural inadmissibility independent appeal criminal procedure code procedural costs court order non-impugnable istruzione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO GIUSTINA nato a TORRE DEL GRECO il 11/06/1967 avverso l'ordinanza del 23/02/2024 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato av/v(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; v

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Giordano Giustina è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile che non è impugnabile autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consigli ensore Il Preside