Ordinanza — n. 35759/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ROBERTO nato a CARINI il 20/12/1995 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo unico di ricorso (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono inammissibili atteso che la Corte di appello di Palermo ha dato atto di avere valutato come determinante la specificità, gravità e numero dei precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza relativa al tempo decorso dagli stessi; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 35759/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ROBERTO nato a CARINI il 20/12/1995 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo unico di ricorso (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono inammissibili atteso che la Corte di appello di Palermo ha dato atto di avere valutato come determinante la specificità, gravità e numero dei precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza relativa al tempo decorso dagli stessi; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Cociso il giorno il 9 settembre 2024 Il Co e