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Ordinanza — n. 35753/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35753/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35753/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINCIPE SALVATORE nato a NAPOLI il 09/08/1980 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in dibattimento (cfr., Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455); ritenuto che il secondo motivo è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Firenze, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulle ragioni della ritenuta sussistenza del reato di evasione, sulla base della deposizione testimoniale che ha escluso che l'imputato si fosse recato sul luogo di lavoro autorizzato; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 35753/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455); ritenuto che il secondo motivo è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Firenze, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulle ragioni della ritenuta sussistenza del reato di evasione, sulla base della deposizione testimoniale che ha escluso che l'imputato si fosse recato sul luogo di lavoro autorizzato; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti espatrio illegale insufficiente facoltà di astenersi dal testimoniare eccezioni difensive verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINCIPE SALVATORE nato a NAPOLI il 09/08/1980 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in dibattimento (cfr., Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455); ritenuto che il secondo motivo è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Firenze, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulle ragioni della ritenuta sussistenza del reato di evasione, sulla base della deposizione testimoniale che ha escluso che l'imputato si fosse recato sul luogo di lavoro autorizzato; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidep