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Ordinanza — n. 35751/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35751/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35751/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO SAMUELE nato a PISTOIA il 13/09/2002 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei primi due motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Firenze che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti (artt. 651 e 337 c.p.) avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che anche le altre deduzioni in punto di diniego delle attenuanti di cui agli artt.62-bis, 62, n. 2 c.p., mancata applicazione dell'art.131-bis c.p. sono ugualmente generiche, perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione è implicita la ragione del diniego correlata alla valutazione negativa sulla personalità dell'imputato per l'assenza di segni di resipiscenza(vedi punto 11 della sentenza impugnata a pag. 6); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 35751/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 651 e 337 c.p.) avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che anche le altre deduzioni in punto di diniego delle attenuanti di cui agli artt.62-bis, 62, n. 2 c.p., mancata applicazione dell'art.131-bis c.p. sono ugualmente generiche, perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione è implicita la ragione del diniego correlata alla valutazione negativa sulla personalità dell'imputato per l'assenza di segni di resipiscenza(vedi punto 11 della sentenza impugnata a pag. 6); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità rinuncia al dibattimento orale impedimento di un atto dell'autorità preclusione per tolleranza infrazione privilegiata disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
6); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO SAMUELE nato a PISTOIA il 13/09/2002 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei primi due motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Firenze che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti (artt. 651 e 337 c.p.) avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che anche le altre deduzioni in punto di diniego delle attenuanti di cui agli artt.62-bis, 62, n. 2 c.p., mancata applicazione dell'art.131-bis c.p. sono ugualmente generiche, perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione è implicita la ragione del diniego correlata alla valutazione negativa sulla personalità dell'imputato per l'assenza di segni di resipiscenza(vedi punto 11 della sentenza impugnata a pag. 6); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres