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Ordinanza — n. 35750/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses personal appeal by defendant citing mandatory legal representation requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35750/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed personally by the defendant inadmissible. The defendant argued for the right to represent themselves, but the court held that Article 613 of the Code of Criminal Procedure now strictly requires legal representation for all appeals. Consequently, the court ordered the dismissal without a hearing and imposed fines on the unrepresented appellant.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; The principle of technical representation applies to all appeals by the accused, rendering personal defense unreasonable given professional qualification standards and the availability of state-funded legal aid.

Parole chiave

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legal representation requirement personal appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure state-funded legal aid professional qualification standards dismissal without hearing court costs imposition gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art.
Art. 1 comma 55 legge n. 103 del 2017
- come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
art. 613 cod. proc. pen
L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017
Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato O da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURO CUETO NOEMI CINDY nato il 21/11/1985 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato ayso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 13963/24

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato personalmente da Curo Cueto Noemi Cindy contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 25 settembre 2023 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato O da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 re