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Ordinanza — n. 35749/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35749/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35749/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONI FEDERICO nato a CAGLIARI il 21/04/1995 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestamente infondato, atteso che in caso di mancata deduzione con l'appello, la giurisprudenza si è attestata sul principio che l'applicazione delle pene sostitutive non avviene d'ufficio ma a domanda dell'imputato, sia pure formulata con le conclusioni scritte (Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 35749/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate attenuazione della pena indennizzo per carcerazione preventiva pena complementare

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
285491); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONI FEDERICO nato a CAGLIARI il 21/04/1995 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestamente infondato, atteso che in caso di mancata deduzione con l'appello, la giurisprudenza si è attestata sul principio che l'applicazione delle pene sostitutive non avviene d'ufficio ma a domanda dell'imputato, sia pure formulata con le conclusioni scritte (Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consig " estensore Il President