Italian court dismisses appeal claiming flawed reasoning on partial mental capacity and sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning regarding partial mental capacity was flawed. The court held that reviewing the correctness of the judgment's reasoning cannot involve re-evaluating the evidence or substituting the appellate judge's assessment with a new one. Consequently, the decision was upheld as consistent with expert findings, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 355 c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts for that of the trial court, and a defect in reasoning is only found if the judgment relies on non-existent evidence or a result clearly different from reality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIUNDO PAOLO nato a GELA il 22/05/1993 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il dedotto vizio della motivazione in rapporto all'accertato vizio parziale di mente viene argomentato sulla base di una differente lettura delle risultanze in atti, atteso che la ridotta capacità di autodeterminazione è stata apprezzata in sede di riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 89 c.p., oltre che nel bilanciamento favorevole in rapporto di equivalenza con la recidiva; ritenuto che la verifica sulla correttezza della motivazione non può risolversi in nuova valutazione dei dati acquisiti perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, potendosi ravvisare il "travisamento della prova", solo quando la sentenza impugnata si fonda su una prova inesistente o su un risultato di prova certamente diverso da quello reale, perché in solo questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ma soltanto di verificare se questi esistono; ritenuto pertanto che la decisione appare coerente alle valutazioni peritali che non hanno escluso l'imputabilità, mentre il motivo di ricorso tende a confondere il piano dell'imputabilità con quello della colpevolezza; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Con e estensore I