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Ordinanza — n. 35747/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as facts fall within exclusive appellate court competence under criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35747/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's assessment of evidence regarding a crime under Article 336 of the Penal Code. The court ruled that evaluating material evidence and the abbreviated trial procedure are exclusively within the appellate court's jurisdiction, rendering the appeal's arguments legally inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 336 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the appellate court's assessment of material evidence in a criminal case are inadmissible as such evaluation falls within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure appellate jurisdiction evidence assessment inadmissible appeal abbreviated trial difesa d'ufficio rinuncia al dibattimento orale ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 336 c.p.
Art. 616 c.p.p.
336 c.p., avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c..p.p.
art. 336 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIS VITTORIO nato a JERZU il 18/09/1973 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nell'unico motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Cagliari che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato di cui all'art. 336 c.p., avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c..p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden