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Ordinanza — n. 35746/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35746/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35746/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORELLI FILIPPO nato a PISTOIA il 06/05/1980 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta oppositiva, che la Corte di appello di Firenze ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (p. 4 della sentenza); ritenuto che le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso in punto assorbimento del reato di oltraggio è manifestamente infondato, come anche le censure (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte ha dato atto di avere valutato come determinante la specificità, la gravità ed il numero dei precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza del ricorrente; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 35746/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della sentenza); ritenuto che le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso in punto assorbimento del reato di oltraggio è manifestamente infondato, come anche le censure (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte ha dato atto di avere valutato come determinante la specificità, la gravità ed il numero dei precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza del ricorrente; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali oltraggio alla corte recidiva nell'infrazione risarcimento alle vittime di reati risarcimento per errore giudiziario controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORELLI FILIPPO nato a PISTOIA il 06/05/1980 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta oppositiva, che la Corte di appello di Firenze ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (p. 4 della sentenza); ritenuto che le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso in punto assorbimento del reato di oltraggio è manifestamente infondato, come anche le censure (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte ha dato atto di avere valutato come determinante la specificità, la gravità ed il numero dei precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza del ricorrente; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consi li