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Ordinanza — n. 35739/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to merit issues and lack of necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35739/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court ruled that the lower court correctly addressed factual reconstruction, evidence evaluation, and the distinction between necessity and economic hardship. Consequently, the appeal was rejected because it improperly challenged the trial judge's exclusive competence over fact-finding and legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they concern the reconstruction and evaluation of facts or the appreciation of evidence, as these remain within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Fact Finding Competence Evidence Evaluation Necessity Defense Court Costs Award Supreme Court Review assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 131 bis c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERINO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/09/1974 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato sia in meritoalla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., per la correlazione della violazione della misura cautelare con la commissione di condotte aggressive nei confronti della persona offesa e quindi con valutazione non illogica della insussistenza della tenuità dell'offesa, oltre che per la reiterazione delle condotte, e sia sulla insussistenza dello stato di necessità da non confondere con le difficoltà economiche dell'imputato; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr