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Ordinanza — n. 35738/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35738/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35738/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLO ANTONIO nato a AVELLINO il 06/08/1991 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di favoreggiamento personale, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sull'assenza di elementi concreti a supporto dell'invocata causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p.; ritenuto che anche il secondo e terzo motivo in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 384 c.p, art. 131-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 35738/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 384 c.p.; ritenuto che anche il secondo e terzo motivo in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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favoreggiamento sanzioni pecuniarie attenuazione libera della pena promovimento della prostituzione contribuzione alle spese di cura contributo per l'assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 384 c.p
art. 131-bis c.p
384 c.p.; ritenuto che anche il secondo e terzo motivo in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p
260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLO ANTONIO nato a AVELLINO il 06/08/1991 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di favoreggiamento personale, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sull'assenza di elementi concreti a supporto dell'invocata causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p.; ritenuto che anche il secondo e terzo motivo in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Con liere estensore Il